Radioamatori, modifiche, sanzioni, autorizzazioni e marchio CE… un pò di chiarezza!

Cari amici e colleghi,

voglio portare alla vostra attenzione una parte della normativa che riguarda le sanzioni amministrative legate alle modifiche sulle radio con marchio CE.

Nel documento, redatto dall’ispettorato territoriale Emilia Romagna del MISE, si è inteso affrontare l’argomento con un approccio non meramente ricognitivo e con qualche attenzione alle situazioni nuove o problematiche. Le principali fonti normative a il documento fa riferimento, sono ovviamente quelle dell’Ordinamento italiano, anche se non mancano rinvii a norme o raccomandazioni internazionali. Le principali norme italiane considerate sono : − Legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Violazioni amministrative) − D. Lgs. vo 9 maggio 2001 n.269 s.m.i. (Immissione sul mercato delle apparecchiature) − DM 13 novembre 2008, s.m.i. ( Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze ) S.O. 255 alla GU n. 273 del 21-11-2008 − DM 28 maggio 2003 , s.m.i. ( Accesso radio a servizi pubblici Internet) − D.Lgs.vo 1 agosto 2003, n.259 s.m.i. ( Codice delle Comunicazioni elettroniche) − DM 10 gennaio 2005 , s.m.i. ( Interfacce radio regolamentate)

In particolare per i radioamatori, si sottolinea:

2) – Attività senza assegnazione di frequenza e senza protezione dai disturbi generati da altri utenti delle stesse bande, ma con protezione da quelli provenienti da altre bande, sotto le condizioni del PNRF.

Si tratta sostanzialmente dei Radioamatori.
Le autorizzazioni sono a titolo oneroso con contributi annuali simbolici di modestissima entità ( per controllo, verifica e protezione).

III) – Per apparecchiature funzionanti nelle bande di frequenza definite “ad uso collettivo e senza protezione ” ai sensi del D.Lgs.vo 259/03 art.104 comma 1 lett. c) punto 2) ( radioamatori) o definite di “libero uso” , la protezione da disturbi non è garantita.

La protezione può avvenire solo come conseguenza della repressione di una violazione, posta in essere dal disturbante, che comporti il sequestro con spegnimento della sua apparecchiatura, ex lege 689/81.

Marchio CE

11 – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L’eventuale violazione delle norme comporta l’avvio del procedimento previsto dalla legge 689/81, con l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.Lgs.vo 259/03 per le autorizzazioni e dal D.Lgs.vo 269/01 per le apparecchiature. L’accertamento della violazione e l’eventuale contestazione e/o sequestro cautelare sono di competenza sia all’Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico che della Polizia della comunicazioni. L’irrogazione della sanzione ed la confisca delle apparecchiature sono attribuite al Direttore dell’Ispettorato territoriale, in funzione di Autorità amministrativa ai sensi della legge 689/81. I controlli tecnici sulle apparecchiature sequestrate possono essere eseguiti dagli stessi Ispettorati (DM 275/02 art.5) o dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCTI) o da privati “ laboratori di prova accreditati ” su incarico dell’organo accertatore. La norma prevede che comunque possono essere utilizzate soltanto apparecchiature regolarmente immesse sul mercato europeo ai sensi del D.Lgs.vo 269/01 ( Marcatura CE + Dichiarazione di conformità alla Direttiva 99/05/CE + notifica di immissione sul mercato – a cura del fabbricante o responsabile – nei casi previsti), costruite secondo norme armonizzate o meno (in quest’ultimo caso vi sarà il coinvolgimento di un Organismo Notificato) dall’Unione Europea, ma soprattutto esercite senza apporto di modifiche.

L’apporto di modifiche (da chiunque introdotte) genera apposite sanzioni pecuniarie, poiché fa decadere la conformità dell’apparecchiatura ai requisiti essenziali (unica eccezione i Radioamatori che possono modificare anche le apparecchiature
acquistate e marcate CElimitatamente a quelle a loro destinate ed operanti nelle bande riservate all’attività di radioamatore) .

73 de IZ0RIN – Alex

fonte:  MISE Ispettorato territoriale Emilia Romagna file: 4_5942835725081772103

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