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LETTERA APERTA AL MINISTRO ON.GIANCARLO GIORGETTI, AL DIRETTORE GENERALE DELLA DGSCERP E AL DIRETTORE DELLA DGAT.

Roma, li, 26/05/2022

Lettera aperta

All’Onorevole Ministro del MISE,
Dott. Giancarlo Giorgetti

giorgetti_g@camera.it

gabinetto@pec.mise.gov.it

segreteria.ministro@mise.gov.it

Al Direttore DGSCERP
Egr. Dott. Francesco Soro

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

Al Dirigente DGAT

Egr. Dott. Paolo D’Alesio

dgat.dg@pec.mise.gov.it

paolo.dalesio@mise.gov.it

Vogliamo portare a conoscenza dell’On. Ministro Giorgetti, del direttore generale della DGSCERP e di tutti i destinatari di questa lettera, di alcuni episodi che riteniamo discriminanti e lesivi per le attività radioamatoriali regolarmente autorizzate.

PREMESSO CHE

  • L’art.134 del Codice delle Comunicazioni, definisce l’attività di radioamatore come un servizio svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radio-elettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
  • L’allegato 26 all’articolo 12 comma 4, recita: È consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore. (riconoscendo di fatto l’utilità anche in emergenza del servizio di radioamatore)
  • L’allegato 26 all’art. 9 comma , recita: L’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all’art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
  • L’art. 141 del Codice delle Comunicazione recita: L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. (confermando che il radioamatore è utile anche in caso di emergenza, quindi se passasse la modifica all’allegato 25, e se si confermasse la circolare del 16 maggio 2022, non solo saremmo costretti a pagare per mettere a disposizione gratuita i nostri impianti ma dovremmo anche spegnerli (oltre 400 impianti sottratti alla pubblica utilità) perché messi fuori legge da una circolare).
  • Abbiamo contattato il dott. Paolo D’Alesio, pregandolo di intervenire prima di portare alla firma l’allegato 25 tramite lettera firmata da varie organizzazioni con risposta dalla DGAT con protocollo PEC nr: 39242 – del 17/03/2022 – AOO_AT – AOO_Attività territoriali Chiarimenti sulle modifiche all’allegato n.25 al d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)  ma lo stesso oltre ad aver chiamato ad un solo unico tavolo da noi sollecitato, solo le associazioni CISAR e ARI e nessun rappresentante delle altre scriventi che si erano organizzate in merito, promettendo anche di organizzare più tavoli decisionali prima di andare avanti, ha preferito portate alla firma del Ministro la grave modifica dell’allegato 25 che ulteriormente lede i diritti dei radioamatori italiani tutti.
  • E’ attiva una petizione, on-line (https://chng.it/ydSGnBqh), già firmata – al 26/05/2022,  da oltre 1.170 radioamatori, contro i provvedimenti di seguito elencati.

    Nel marzo del 2021, il MISE ha modificato l’allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, senza interpellare tutte le associazioni radioamatoriali, riconosciute e non (In Italia non esistono soltanto ARI e CISAR).
  • La DGSCERP del MISE ha portato alla firma dell’Onorevole Ministro Giorgetti, il 26 aprile 2022, un provvedimento, (pare respinto per un difetto di forma), per la modifica dell’allegato 25, che prevederebbe, fra le altre modifiche, l’inserimento di un contributo annuale sulle licenze di ponti ripetitori amatoriali (già gravati da oneri di energia, apparecchiature, etc. a carico di chi li installa e messi a disposizione in forma gratuita per tutta la comunità); contributo che andrebbe in contrasto con la natura di sperimentazione sulla quale si basa il servizio radioamatoriale, utile anche durante le emergenze in ausilio alla popolazione, alle prefetture e alla Protezione Civile e che di fatto verrebbe equiparato ad un utilizzo commerciale delle frequenze.
  • La DGSCERP del MISE ha emesso una circolare il 16/05/2022 che dal 1° giugno 2022, mette di fatto, fuori legge la maggior parte de ponti ripetitori radioamatoriali italiani regolarmente autorizzati dallo stesso MISE, quando, fino ai primi di maggio 2022, prima la DGSCERP, poi gli ispettorati territoriali del MISE (dopo oltre 6 anni di inattività – infatti molti ripetitori hanno lavorato in regime di SCIA senza disturbare nessuno), hanno rilasciato regolare autorizzazione generale e nominativo – approvando le relative schede tecniche – anche per tutti quei ripetitori che operano in ricezione sulla banda dei 435 MHz, non tenendo presente per primi la modifica dell’articolo 9 dell’allegato 26.
  • L’Ari, non rappresenta tutti i radioamatori italiani.
  • La IARU, non è l’unica associazione internazionale affiliata ITU e non rappresenta tutti i radioamatori ma soltanto quelli che appartengono ad associazioni che aderiscono alla sua organizzazione e da lei riconosciute, in Italia soltanto ARI.
  • A parere delle scriventi, il MISE, prima di effettuare modifiche al servizio di radioamatore, avrebbe dovuto convocare i rappresentanti di tutte le associazioni italiane legalmente riconosciute e non, per evitare discriminazioni di sorta.
  • A livello internazionale esiste anche EURAO, altra associazione affiliata ITU che di fatto non riconosce, se non in SPAGNA – perché voluto dalle associazioni locali di quella nazione – il BAND PLAN IARU. (con una nota, EURAO ci fa sapere che in Spagna, il Ministero locale aveva imposto per legge il Band Plan IARU ma grazie ad un ricorso avviato e vinto da EURAO, contro il ministero spagnolo, anche in quella nazione, l’utilizzo del Band Plan IARU è una scelta del radioamatore).
  • IARU nella regione 1, della quale fa parte anche l’Italia, indica frequenze che nella nostra nazione non sono destinate all’uso radioamatoriale come da attuale PNRF.
  • all’art. 104 lettera C punto 1, del Codice delle Comunicazioni, si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande.

EVIDENZIAMO CHE:

  • Non siamo d’accordo sull’eliminazione del contributo annuale dei 5 euro, in quanto questo provvedimento snaturerebbe il servizio radioamatoriale portandolo al pari di quello privato.
  • Nella redazione della modifica dell’allegato 26 (avvenuta senza interpellare le associazioni radioamatoriali, cosa che avrebbe evitato i problemi riscontrati), ci siano degli evidenti errori, Infatti, l’articolo 9 recita: Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (Riferendosi come poi palesatosi sulla circolare al BAND PLAN IARU, riconosciuto appunto da IARU ma non da EURAO) Quando anche EURAO, emetterà un suo BAND PLAN, a quale deve affidarsi in Italia un radioamatore? Riteniamo inoltre che questo ultimo paragrafo dell’articolo 9, sia in netto contrasto con le premesse di cui sopra ed in particolare per il fatto che come detto, IARU ed EURAO – organismi radioamatoriali affiliati ITU – la pensano in modo differente sul BAND PLAN, infatti IARU che ha emesso questo regolamento e ne consiglia l’utilizzo, ovviamente lo riconosce, mentre EURAO non lo riconosce e lascia la libertà ai suoi affiliati di applicarlo o meno.
  • Sia l’articolo 9 dell’allegato 26, sia la circolare del 16/05/2022 (che oltre che a discriminare e ledere le libertà di tutti quei radioamatori – che in Italia rappresentano la maggioranza – non aderenti a IARU e ARI, presenta anche diversi refusi – cosa che non dovrebbe esistere su un atto pubblico che andrebbe letto e riletto prima di essere emesso), firmata dal sig. Direttore Generale del DGSCERP, Egr. dott. Francesco Soro, siano in contrasto con l’art. 104 lettera c punto 1, del Codice delle Comunicazioni, dove si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande. Come può, quindi, l’allegato 26 obbligare l’utilizzo di un BAND PLAN (realizzato da un gruppo di associazioni) che in teoria “protegge” le bande di frequenza assegnate ai radioamatori dettandone in dettaglio l’utilizzo in base ai servizi?
  • In particolare, la circolare emessa dalla DGSCERP, recita: la canalizzazione protegge le porzioni di banda assegnate, in via esclusiva, al servizio di radioamatore via satellite (435‐438 MHz).

Assegnate da chi? Visto che l’attuale PNRF, Assegna e non in via esclusiva, per questo servizio, la banda 436-438 mentre la banda 435-436 è assegnata sia per il servizio di radioamatore, sia per il servizio di radioamatore via satellite?

Inoltre, facciamo presente che il BAND PLAN IARU, assegna ai radioamatori la porzione di banda 438-440 anche per uscita ripetitori (digitali e non), permettendo un shift a 7,6 MHz. Il Mise ha intenzione di assegnarci questa porzione di frequenze? Perché se è così, possiamo parlarne…

Nella circolare è anche riportato quanto segue: Peraltro, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali sulle autorizzazioni generali in corso di validità, si terranno nella debita considerazione gli eventuali oneri di adeguamento tecnico delle stazioni ripetitrici, in conformità alla presente circolare, a carico dei radioamatori interessati. Poiché il PNRF è in corso di aggiornamento, saranno forniti successivi aggiornamenti operativi in presenza di eventuali variazioni sostanziali alle attribuzioni di frequenza delle bande di frequenza assegnate, sia in statuto primario sia in statuto secondario, al servizio di radioamatore.

Cosa significa? Il MISE ci paga il costo di adeguamento impianti o dobbiamo aspettarci ulteriori sorprese?

COSA CHIEDIAMO

Per i motivi di cui sopra, chiediamo al Sig. Ministro del MISE, ON. Giancarlo Giorgetti, la cortesia di non firmare alcuna modifica, prima che tutte le associazioni vengano chiamate a decidere insieme al MISE, di intervenire sull’operato dei suoi dirigenti, di invitare a far modificare questi atti lesivi e discriminanti per le libere attività di tutti i radioamatori non aderenti a IARU e ARI e che fino ad oggi, nel pieno rispetto del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, si sono autoregolamentati senza arrecare disturbo a nessuno.

Chiediamo altresì, al Direttore Generale della DGSCERP del MISE, Egr. Dott. Francesco Soro, di fermare ogni modifica all’allegato 25, di rivedere l’allegato 26 all’articolo 9 e di far convocare i rappresentati di tutte le associazioni scriventi (e non soltanto ARI e CISAR) nei futuri tavoli tecnici al fine di evitare ulteriori e imbarazzanti provvedimenti emessi dai suoi uffici.

Facciamo anche presente che nel caso in cui questi provvedimenti non vengano fermati e modificati al più presto, ricorreremo – per tutelare i nostri diritti – alle istituzioni competenti e qualora necessario, anche alla Corte Europea in virtù del principio di primauté del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale.

DISTINTI SALUTI

I RADIOAMATORI FIRMATARI DELLA PETIZIONE ON LINE

ALESSANDRO ACHILLE IZ0RIN

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 773 RADIO GROUP

AFFILIATA A EURAO

ENRICO EPIFANI IZ7JWR

PRESIDENTE Associazione Nazionale Radioamatori C.I.S.A.R.

AFFILIATA A EURAO

CLAUDIO NINNI IZ0ROQ

PRESIDENTE DI ONDA TELEMATICA

FAUSTO D’ANGELO IZ0OZU

PRESIDENTE DEL

RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIO EMERGENZA

e della

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI E COMPUTERISTI

AFFILIATE A EURAO

FRANCESCO CIACCO IW8PGT

Rappresentate Gruppo Rete ItalyNET

CARLO BUGGIO IW2ECM
PRESIDENTE Associazione Radioamatori Polo Positivo

MARCELLO VELLA IT9LND
PRESIDENTE PRO TEMPORE
E.R.A. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

E’ attiva una petizione, on-line (https://chng.it/ydSGnBqh), già firmata – al 26/05/2022,  da oltre 1.170 radioamatori, contro i provvedimenti di seguito elencati.
FIRMALA ANCHE TU!

Nuova circolare Mi.Se. contro i radioamatori!?!?

E’ uscita il 16 maggio, una circolare che (da una prima e veloce lettura, sicuramente da approfondire) di fatto mette “fuori legge” l’80% dei ripetitori radioamatoriali. La lunga diatriba delle attribuzioni delle frequenze tramite band plan IARU, mai riconosciuto dal Mi.Se., vede oggi un’evoluzione in negativo.

La nuova circolare è contro i radioamatori?

Sicuramente è contro una parte di radioamatori, ovvero, tutta quella parte che non ha scelto ARI come associazione rappresentativa e quell’altra parte che ha scelto di non farsi rappresentare da nessuna associazione. IARU, in Italia, riconosce soltanto ARI che ad oggi rappresenta soltanto un terzo (e sono buono) di radioamatori.

Cosa si contesta?

Chiaramente, chi si sente rappresentato da ARI, non sarà d’accordo con questa mia lettera ma voglio che un punto sia chiaro: Il Ministero, prima di decidere di aderire al Band Plan IARU modificando l’allegato 26, prima di decidere di mettere mano alle nuove norme che stanno agitando la maggior parte dei radioamatori, prima di decidere qualsiasi modifica a leggi e regolamenti, avrebbe dovuto chiamare ad un tavolo decisionale – almeno due anni fa – i rappresentanti di tutte le associazioni italiane, e avvisare tutta la comunità radioamatoriale, così come ha fatto con la consultazione pubblica per la modifica del PNRF. Così si dovrebbe agire in un paese democratico e ai giorni nostri.

I fatti:

Prima il Mi.Se., autorizza con 6 anni di ritardo, decine e decine di ripetitori con shift a +5 mhz (anche dopo aver cambiato l’allegato 26), poi dopo qualche mese, su suggerimento forse di qualche consulente radioamatore e forse di chissà chi altro, senza interpellare le associazioni, tenta di modificare l’allegato 25, imponendo un sostanzioso contributo sui ponti ripetitori e dopo essere stato temporaneamente bloccato (perché la firma al Ministro è stata bloccata ma il provvedimento non ancora ritirato) da tutti coloro che si sono ribellati, me compreso, emette una circolare che di fatto vieta l’utilizzo dello shift a in questione sulle UHF (perché le frequenze sarebbero in banda satellite) e vieta l’utilizzo delle frequenze di alcuni ponti ripetitori sulle VHF. Bel capolavoro! Complimenti a chi ha firmato e pensato di creare questo bailamme. Per le autorizzazione in essere, come si comporterà? Non è ben chiaro, leggete e giudicate voi.

Il 773 Radio Group, insieme a Onda Telematica, al CISAR e alle associazioni che vorranno aderire, ha intenzione di andare a fondo alla questione, per tutelare i diritti dei nostri iscritti e di quei radioamatori che hanno firmato la petizione da me promossa.

ESTRATTO DALLA CIRCOLARE : APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente circolare sarà effettiva a decorrere dal 1° giugno 2022.

Si evidenzia che da tale data le indicazioni operative contenute nella presente circolare sono effettive ai fini dell’istruttoria delle istanze per il conseguimento o per il rinnovo delle autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici nonché per l’esame delle variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che perverranno agli ispettorati.
Peraltro, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali sulle autorizzazioni generali in corso di validità, si terranno nella debita considerazione gli eventuali oneri di adeguamento tecnico delle stazioni ripetitrici, in conformità alla presente circolare, a carico dei radioamatori interessati (cosa significa?).
La scrivente Direzione resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di eventuali problematiche applicative.
La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale alla sezione degli ispettorati territoriali‐Radiomatori.

Che cos’è la IARU?

L’International Amateur Radio Union è una confederazione internazionale di organizzazioni nazionali (In Italia riconosce soltanto ARI, e nel mondo una sola associazione per nazione) che consente un forum per questioni comuni di interesse per i radioamatori di tutto il mondo e rappresenta collettivamente questioni per l’International Telecommunication Union. Di fatto, IARU, non riconoscendo altre associazioni al di fuori di quelle scelte, una per ogni singolo stato, non può rappresentare tutti i radioamatori del mondo ma evidentemente rappresenta soltanto quelle associazioni che possono aderire ad essa.

Cos’è il BAND PLAN IARU?

IARU, ha deciso, di suddividere le frequenze radioamatoriali, dedicando ogni singola porzione a varie attività (Fax, Satellite, Fonia, etc.). Di fatto, IARU, consiglia ma non può imporre perché essendo una semplice confederazione, non ha alcun potere legislativo. Se il MI.SE.., per la prima volta nella storia, aderisce al BAND PLAN IARU, di fatto discrimina tutte le altre realtà associative che non sono d’accordo su come sono state suddivise le porzioni di frequenza da parta di una associazione di associazioni.

Lo shift +5000 mhz, disturba le attività in banda satellite?

Questo lo domando a voi, come fa un ripetitore a disturbare la banda satellite se riceve su quella banda e non ci trasmette? Voi potreste dirmi che sono i radioamatori che disturbano la banda satellite, quando impegnano il ripetitore, bene ma nella maggioranza dei casi, un repeater, viene impegnato con 5 watt da portatile, questo e sufficiente a disturbare davvero la banda satellite? Se anche fosse, conoscete veramente qualcuno che fa attività satellite in UHF? Io in 13 anni di attività, non ho mai conosciuto nessun radioamatore che utilizzasse questo tipo di servizio, in ogni caso, il MI.SE., fino a pochi giorni fa, ha continuato a rilasciare autorizzazioni sui 435 MHZ, senza alcun tipo di problema e ora, dal primo di giugno, come intende procedere, toglie queste autorizzazioni o impone ai radioamatori autorizzati una spesa importante per aderire a questa sua decisione?

La modifica dell’allegato 26 nel 2021.

A Marzo 2021, senza interpellare le associazioni radioamatoriali, modificava l’allegato 26 anche riguardo le stazioni ripetitrici, inserendo questa nuova norma:

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di  cui  al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di  ripartizione  delle  frequenze  al  servizio  di  radioamatore  e rispettare le allocazioni  di  frequenza,  per  le  varie  classi  di
emissione,  previste  dagli   organismi   radioamatoriali   affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 

rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Il MI.SE., di fatto, scrive nero su bianco che bisogna rispettare oltre al PNRF, anche le allocazioni di frequenze decise non da tutte le associazioni ma soltanto da quelle affiliate alla Unione internazionale per le Telecomunicazioni (UIT) che è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

Le mie solite domande:

Perché il Mi.Se. recepisce le regole dettate da un’associazione come IARU che non rappresenta tutti i radioamatori del mondo, su un suo documento ufficiale ed entra in merito a discorsi meramente organizzativi in carico ai radioamatori stessi che sono liberi di decidere se rispettare o meno un semplice regolamento senza valore legale?

Come mai, il Ministero che con la vecchia dirigenza, ha sempre dichiarato di non riconoscere il Band Plan IARU (perché non rappresentativo di tutti i radioamatori italiani) ma soltanto il PNRF, nel 2021, si schiera e addirittura modifica l’allegato 26 ed emette una circolare del genere? Chi ha suggerito questa forzatura? Chi è stato interpellato?

Come direbbe Checco Zalone, in un suo noto film: “ma sono del mestiere questi?”.

Continuate a firmare la petizione aggiornata: https://chng.it/5RLtCfmL

73 de IZ0RIN

Presidente 773 Radio Group

RAGGIUNTE 1000 FIRME: La petizione per bloccare le modifiche all’allegato 25 e rivedere quelle dell’allegato 26 ha superato le mille firme! GRAZIE A TUTTI VOI!

Cari colleghi,

la petizione per bloccare le modifiche all’allegato 25, al codice delle comunicazioni e rivedere quelle dell’allegato 26 da me lanciata il 7 maggio 2022, ha superato le 1000 firme.

Qui potete leggere il testo della ricostruzione dei fatti seguiti alla lettera inviata al Mi.Se. dal sottoscritto in qualità di Presidente dell’associazione 773 Radiogroup e firmata da Onda Telematica, R.N.R.E., Cisar, da altre associazioni e dal Gruppo Radio Firenze.

Continuate a divulgare la petizione e a farla firmare da tutti coloro che vogliono tutelare la collettività radioamatoriale. Il 773 Radio Group, come piccola associazione, c’è e continuerà a vigilare sull’operato del Mi.Se., unita a tutte le altre associazioni che hanno aderito a questa importante iniziativa che ha portato al blocco temporaneo della firma del Ministro; una battaglia è stata vinta ma la strada è ancora lunga e bisogna “combattere” per tutelare le nostre attività. Per farlo, serve l’aiuto di tutta la comunità. Non tiriamoci indietro!

Firma anche tu, clicca sul link sottostante:

https://chng.it/5RLtCfmL

mise: nuovo indirizzo posta elettronica per richiesta nominativo di stazione, contest, etc.

Una comunicazione da parte del MISE e passata inosservata a molti radioamatori è quella inerente il nuovo indirizzo di posta elettronica per la richiesta di nominativi di stazione e i nuovi moduli da compilare per le varie richieste. Ecco il testo della comunicazione preso dal sito governativo:

“Gentile radioamatore, la informo che la Direzione Generale per le Attività Territoriali dal mese di giugno 2020 gestisce il rilascio dei nominativi di stazione radioamatoriali – conseguentemente ha istituito un indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato: 

radioamatori.dgat@mise.gov.it

Lei potrà utilizzare questo indirizzo per le sue richieste, sia per i nominativi delle stazioni radioamatoriali sia per la partecipazione ai contest e alle manifestazioni radiantistiche.
Per la richiesta del nominativo dovrà utilizzare gli appositi modelli realizzati dalla Direzione Generale i cui campi dovranno essere compilati con tutte le informazioni richieste, in particolare la mail e/o la PEC se ne è in possesso.”

per ulteriori informazioni https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/direzione-generale-attivita-territoriale

73 de IZ0RIN

Marcatura CE e Radioamatori: Le radio si possono finalmente modificare!

Una lunga diatriba, si è finalmente conclusa con il MISE che da sempre asseriva che le apparecchiature radioamatoriali di marca e marcate CE, non potevano essere modificate dai radioamatori, in quanto considerate immesse sul mercato. Non convinto di questa interpretazione della legge, Il 18 settembre 2017, scrivevo – in qualità di Vice Presidente dell’Associazione 773 Radio Group –  al Ministero Sviluppo Economico, per avere delucidazioni riguardo la modifica di apparecchiature radioamatoriali marcate CE in relazione al nuovo D.Lgs. 128/16 che ha abrogato, nel 2016, l’ex decreto 269/01.

Il MISE, rispondeva: “Possono essere oggetto di modifica solo le apparecchiature auto-costruite, ovvero in kit. Non possono essere alterate nemmeno attraverso configurazioni software che diano la possibilità di variare la potenza e la frequenza di utilizzo, quelle messe a disposizione sul mercato dalla grande distribuzione (Yaesu, ICOM, Standard, ecc. per esempio), quindi regolarmente certificate dai produttori e dotati di corretta marcatura CE”.

Allarmato da questa risposta, sottoponevo di nuovo il quesito al MISE con una serie di considerazioni da me sottolineate, riferendomi in particolare all’allegato I articolo 1 comma B che citava: Non sono considerate messe a disposizione sul mercato b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi. Il M.I.S.E., dopo aver valutato le mie rimostranze in sede di Commissione Consultiva Nazionale per la Sorveglianza del mercato, si esprimeva chiarendo definitivamente che la modifica delle apparecchiature radioamatoriali certificate e aventi apposta la regolare marcatura CE è consentita se usate esclusivamente da radioamatori.

Ovviamente le radio devono essere utilizzate come da allegato 26 del codice comunicazioni con particolare riferimento all’Art. 12 comma 8 e Art. 16 commi 1 e 2.


Art. 12
8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;
e comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi
intercettati e involontariamente captati.

Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’articolo 12.

Voglio ringraziare, per aver accolto e portato in commissione le mie richieste – delle quali potrà beneficiare tutto il mondo radioamatoriale – il dott. Stefano Briotti e la dott.ssa Eva Spina del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico, Sorveglianza del mercato R.E.D.

D.Lgs. 128/16

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (16G00137) (GU Serie Generale n.163 del 14-07-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2016

Allegato I )

APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE
DAL PRESENTE DECRETO

  1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi
    dell’articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell’Unione
    internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui
    le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato.Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:
    a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e
    utilizzati da radioamatori;
    b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso
    degli stessi;
    c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi
    scientifici e sperimentali nel quadro dell’attivita’ radioamatoriale.
    Equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di
    applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e
    integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6
    ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni.
    3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti
    nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n.
    216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
    4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a
    essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a
    tali fini.
73 de IZ0RIN
Alex