Citazioni

Marcatura CE e Radioamatori: Le radio si possono finalmente modificare!

Una lunga diatriba, si è finalmente conclusa con il MISE che da sempre asseriva che le apparecchiature radioamatoriali di marca e marcate CE, non potevano essere modificate dai radioamatori, in quanto considerate immesse sul mercato. Non convinto di questa interpretazione della legge, Il 18 settembre 2017, scrivevo – in qualità di Vice Presidente dell’Associazione 773 Radio Group –  al Ministero Sviluppo Economico, per avere delucidazioni riguardo la modifica di apparecchiature radioamatoriali marcate CE in relazione al nuovo D.Lgs. 128/16 che ha abrogato, nel 2016, l’ex decreto 269/01.

Il MISE, rispondeva: “Possono essere oggetto di modifica solo le apparecchiature auto-costruite, ovvero in kit. Non possono essere alterate nemmeno attraverso configurazioni software che diano la possibilità di variare la potenza e la frequenza di utilizzo, quelle messe a disposizione sul mercato dalla grande distribuzione (Yaesu, ICOM, Standard, ecc. per esempio), quindi regolarmente certificate dai produttori e dotati di corretta marcatura CE”.

Allarmato da questa risposta, sottoponevo di nuovo il quesito al MISE con una serie di considerazioni da me sottolineate, riferendomi in particolare all’allegato I articolo 1 comma B che citava: Non sono considerate messe a disposizione sul mercato b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi. Il M.I.S.E., dopo aver valutato le mie rimostranze in sede di Commissione Consultiva Nazionale per la Sorveglianza del mercato, si esprimeva chiarendo definitivamente che la modifica delle apparecchiature radioamatoriali certificate e aventi apposta la regolare marcatura CE è consentita se usate esclusivamente da radioamatori.

Ovviamente le radio devono essere utilizzate come da allegato 26 del codice comunicazioni con particolare riferimento all’Art. 12 comma 8 e Art. 16 commi 1 e 2.


Art. 12
8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;
e comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi
intercettati e involontariamente captati.

Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’articolo 12.

Voglio ringraziare, per aver accolto e portato in commissione le mie richieste – delle quali potrà beneficiare tutto il mondo radioamatoriale – il dott. Stefano Briotti e la dott.ssa Eva Spina del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico, Sorveglianza del mercato R.E.D.

D.Lgs. 128/16

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (16G00137) (GU Serie Generale n.163 del 14-07-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2016

Allegato I )

APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE
DAL PRESENTE DECRETO

  1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi
    dell’articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell’Unione
    internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui
    le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato.Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:
    a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e
    utilizzati da radioamatori;
    b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso
    degli stessi;
    c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi
    scientifici e sperimentali nel quadro dell’attivita’ radioamatoriale.
    Equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di
    applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e
    integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6
    ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni.
    3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti
    nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n.
    216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
    4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a
    essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a
    tali fini.
73 de IZ0RIN
Alex